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Provati dalla fonte: OPCM Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003 (zone sismiche 1, 2 e 3); L. n. 67/2024 (ripartizione in 10 quote annuali dal periodo d'imposta 2024); art. 119 DL n. 34/2020 (Super sisma bonus). NON citati dalla fonte ma solidi nel quadro normativo: art. 16 DL 63/2013 conv. L. 90/2013 (norma base, con rinvio all'art. 16-bis TUIR); L. 207/2024 art. 1 co. 54-56 (rimodulazione aliquote 2025-2027). Il riferimento alla L. 199/2025 NON e' verificabile: da riscontrare in GU prima di qualunque uso. Verificato il 08/08/2026 Fonte ufficiale ↗
Sismabonus imprese · detrazione per interventi antisismici su immobili strumentali
Agenzia delle Entrate / MEF
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Interventi di messa in sicurezza statica e riduzione del rischio sismico su edifici a destinazione produttiva/strumentale ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 (adeguamento/miglioramento sismico, interventi strutturali). Detrazione fiscale IRES/IRPEF ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
In sintesi
EnteAgenzia delle Entrate / MEF
Atto di riferimentoProvati dalla fonte: OPCM Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20/03/2003 (zone sismiche 1, 2 e 3); L. n. 67/2024 (ripartizione in 10 quote annuali dal periodo d'imposta 2024); art. 119 DL n. 34/2020 (Super sisma bonus). NON citati dalla fonte ma solidi nel quadro normativo: art. 16 DL 63/2013 conv. L. 90/2013 (norma base, con rinvio all'art. 16-bis TUIR); L. 207/2024 art. 1 co. 54-56 (rimodulazione aliquote 2025-2027). Il riferimento alla L. 199/2025 NON e' verificabile: da riscontrare in GU prima di qualunque uso.
TipoCredito d'imposta
TerritorioNazionale
IntensitàPROVATA DALLA FONTE solo per il regime fino al 31/12/2024: 50% per spese dal 01/01/2017 al 31/12/2024; 70% o 80% con riduzione rispettivamente di 1 o 2 classi di rischio sismico; 80% o 85% su parti comuni condominiali; 110% Super sisma bonus (art. 119 DL 34/2020) per spese dal 01/07/2020; 75% o 85% per acquisto in edificio demolito e ricostruito in zona sismica 1. NON PROVATA per il periodo 2025-2027: la pagina AdE acquisita non copre il periodo. Lo schema base della L. 207/2024 art. 1 co. 54-56 prevede, per gli immobili diversi dall'abitazione principale (categoria in cui ricadrebbero gli strumentali d'impresa), 36% nel 2025 e 30% nel 2026 e 2027. Valore prudenziale da usare per il 2026: 30%. Il 36% anche per il 2026, che il DB attribuisce a una 'L. 199/2025', NON e' verificabile ne' dalla fonte ne' con certezza dal quadro normativo e va marcato come contestato. E' inoltre controversa a monte l'applicabilita' della rimodulazione L. 207/2024 ai soggetti IRES su immobili strumentali, essendo quella norma costruita su unita' residenziali e abitazione principale. Non usare aliquote puntuali con il cliente senza verifica in Gazzetta Ufficiale.
ImportoPROVATO DALLA FONTE (Agenzia delle Entrate, Sisma bonus): detrazione calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro per unita' immobiliare per ciascun anno; per le spese sostenute a partire dal periodo d'imposta 2024 la detrazione e' ripartita in 10 quote annuali di pari importo (L. 67/2024). Stesso tetto di 96.000 euro per l'acquisto di immobile in edificio demolito e ricostruito in Comune in zona a rischio sismico 1.
ScadenzaAgevolazione strutturale a regime (art. 16 DL 63/2013). Aliquote rimodulate dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024) in misura decrescente per spese sostenute fino al 31/12/2027. Per le imprese (IRES) su immobili strumentali/produttivi si applica l'aliquota 'altri immobili': 36% nel 2025, 30% nel 2026-2027 (NON le vecchie maggiorate 70-85% ne il Super Sismabonus 110%, non applicabili a spese nuove). Detrazione ripartita in 10 quote annuali. Zone sismiche 1-2-3 (OPCM 3274/2003). Da rivalutare per il periodo post-2027 ed eventuali novita in Legge di Bilancio 2026. || NOTA: ALIQUOTA CONTESTATA, da verificare in Gazzetta prima dell'uso: per gli immobili strumentali d'impresa il valore prudenziale per il 2026 e' 30% secondo lo schema base della L. 207/2024 (36% nel 2025); il 36% anche per il 2026 non e' verificabile. Le aliquote maggiorate 70-85% e il 110% riguardano il regime storico fino al 31/12/2024 e non si applicano a spese nuove. Controversa a monte l'applicabilita' della rimodulazione ai soggetti IRES, essendo costruita su unita' residenziali.
BeneficiariImprese e società soggette a IRES e titolari di reddito d'impresa, proprietari o detentori (es. leasing/locazione) di immobili strumentali. Confermata l'applicabilità ai soggetti IRES e agli edifici a uso produttivo dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate.
Finestre e percentuali sono indicative e vanno verificate sul portale dell’ente. Dato monitorato da Studio Cardine.