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Art. 6, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117 (testo in vigore dal 01/01/2027; ultimo aggiornamento dell'atto su Normattiva: 03/07/2026) Verificato il 08/08/2026 Fonte ufficiale ↗
Nuovo Patent Box (maxi-deduzione 110%, art.6 DL 146/2021)
Agenzia delle Entrate
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Cosa finanzia
Costi di ricerca e sviluppo (ricerca industriale, sviluppo sperimentale, ideazione e realizzazione di software, design, ricerca applicata, tutela legale dei diritti) sostenuti per creazione, mantenimento, accrescimento, sviluppo e tutela dei beni immateriali agevolabili: software protetto da copyright, brevetti industriali, disegni e modelli giuridicamente tutelati. Marchi d'impresa e know-how sono ESCLUSI (differenza rispetto al vecchio patent box). Le attivita possono essere svolte direttamente o commissionate a universita, enti di ricerca, organismi equiparati o soggetti terzi indipendenti.
In sintesi
EnteAgenzia delle Entrate
Atto di riferimentoArt. 6, D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2021, n. 215 - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 2026, N. 117 (testo in vigore dal 01/01/2027; ultimo aggiornamento dell'atto su Normattiva: 03/07/2026)
TipoAltro
TerritorioNazionale
IntensitàMaggiorazione del 110% dei costi di R&S ammissibili (deduzione complessiva al 210%) ai fini IRES/IRPEF e IRAP. Risparmio fiscale effettivo indicativo pari a circa il 30,7% del costo agevolato per un soggetto IRES ad aliquota ordinaria (110% x 27,9%, ossia IRES 24% + IRAP 3,9%), variabile con l'aliquota IRAP regionale e con la posizione fiscale del contribuente. Meccanismo premiale (recapture): per i costi sostenuti in vista della creazione del bene immateriale la maggiorazione si applica dall'anno di ottenimento del titolo di privativa e retroagisce agli otto periodi d'imposta precedenti. Percentuali non verificabili sulla fonte Normattiva scaricata (articolo abrogato, testo non esposto).
ImportoNessun massimale, nessun plafond e nessun tetto di spesa: la misura non e a sportello ne contingentata e si fruisce in autoliquidazione. L'ammontare del beneficio dipende esclusivamente dai costi di R&S agevolabili sostenuti sui beni immateriali, maggiorati del 110% (deduzione complessiva pari al 210% del costo) ai fini IRES/IRPEF e IRAP. NOTA DI FONTE: la pagina Normattiva scaricata non espone il corpo dell'articolo (l'art. 6 risulta abrogato nella versione vigente consultata, testo in vigore dal 01/01/2027), quindi importi e meccanismo vanno riportati citando il testo previgente dell'art. 6 DL 146/2021 conv. L. 215/2021.
Scadenza2026-10-31
BeneficiariTitolari di reddito d'impresa soggetti a IRES/IRPEF (societa di capitali, enti commerciali, societa di persone, imprese individuali) residenti, nonche stabili organizzazioni di soggetti non residenti in Paesi con accordo sullo scambio di informazioni, che siano titolari del diritto allo sfruttamento economico dei beni immateriali agevolabili e che svolgano le relative attivita di R&S (anche tramite contratti con universita, enti di ricerca o terzi indipendenti). Nessun limite dimensionale o settoriale. L'opzione e quinquennale, irrevocabile e rinnovabile, ed e esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al primo periodo d'imposta di efficacia; per il periodo d'imposta 2025 (soggetti con esercizio solare) il termine e il 31/10/2026 con il Modello Redditi 2026. Facoltativa la predisposizione della documentazione idonea per la penalty protection da dichiarazione infedele (art. 1 c. 2 D.Lgs. 471/1997), il cui possesso va comunicato in dichiarazione.
Finestre e percentuali sono indicative e vanno verificate sul portale dell’ente. Dato monitorato da Studio Cardine.