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Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), art. 43 - istituzione del Fondo Salvaguardia Imprese, gestione affidata a Invitalia Verificato il 08/08/2026 Fonte ufficiale ↗
Fondo Salvaguardia Imprese
MIMIT · Ministero delle Imprese e del Made in Italy / Invitalia (soggetto gestore)
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Non partire dal contributo. Dicci cosa vuoi fare: ti diciamo se conviene e se questo è lo strumento giusto, o se ce n’è uno migliore.
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Cosa finanzia
Ingresso di Invitalia nel capitale di rischio dell'impresa in difficoltà (partecipazione di minoranza) tramite aumento di capitale (AuCap) e strumenti di quasi-equity (obbligazioni convertibili POC e strumenti finanziari partecipativi SFP), a supporto di un piano di ristrutturazione per la continuità aziendale; in aggiunta, contributi a fondo perduto vincolati alla salvaguardia occupazionale (solo Capo III). L'intervento è sempre contestuale all'apporto di investitori privati indipendenti (almeno 30% delle risorse) o soci preesistenti (almeno 50% dell'aumento di capitale)
In sintesi
EnteMIMIT · Ministero delle Imprese e del Made in Italy / Invitalia (soggetto gestore)
Atto di riferimentoDecreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), art. 43 - istituzione del Fondo Salvaguardia Imprese, gestione affidata a Invitalia
TipoAltro
TerritorioNazionale
IntensitàNon e un contributo a fondo perduto: e apporto di capitale di rischio (equity di minoranza e/o quasi-equity). Condizioni da fonte: (a) intervento contestuale a investitori privati indipendenti che apportano almeno il 30% delle risorse previste OPPURE a soci preesistenti che apportano almeno il 50% dell'aumento di capitale (condizioni ALTERNATIVE, non cumulative); (b) contributo proprio dell'impresa proponente pari ad almeno 25% (piccole), 40% (medie), 50% (grandi) SOLO in caso di stato di insolvenza ai sensi della normativa comunitaria; (c) periodo di investimento di Invitalia limitato a 5 anni, con condizioni di uscita definite negli accordi di investimento.
ImportoAcquisizione di partecipazioni di MINORANZA nel capitale di rischio, in aggiunta o in alternativa investimenti in quasi-equity. Tetto secco: l'intervento complessivo per singola operazione non puo superare i 30 milioni di euro. Fondo istituito con dotazione iniziale di 300 milioni di euro (DL 19/05/2020 n. 34, art. 43), ad oggi ulteriormente incrementata (entita dell'incremento non quantificata dalla fonte).
ScadenzaSportello a domanda sempre aperto, senza scadenza predefinita; istruttoria caso per caso fino a esaurimento della dotazione. Operativo al 2026-07-17.
BeneficiariImprese in stato di difficoltà economico-finanziaria che soddisfano almeno una condizione: società di capitali con oltre 250 dipendenti; titolari di marchi storici di interesse nazionale con oltre 20 dipendenti; imprese che detengono beni o rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale (a prescindere dagli occupati). Ammesse anche PMI strategiche in crisi reversibile
Finestre e percentuali sono indicative e vanno verificate sul portale dell’ente. Dato monitorato da Studio Cardine.